Nelle ultime settimane abbiamo sperimentato gli effetti di un clima caldo sempre più urgente che ha e rischia di avere un impatto maggiore sulla salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto ma non esclusivamente all’aperto e nei luoghi di lavoro. Lavoratori del settore edile e agricolo.
È contro il rischio caldo che il Consiglio dei ministri si è riunito il 26 luglio 2023 e ha approvato – si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.45, il Decreto che introduce “misure urgenti a tutela dei lavoratori durante l’emergenza climatica, rafforzamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e condizioni per il versamento dei contributi temporanei di solidarietà”.
Come si evince dal Regolamento, il decreto nasce dalla considerazione della particolare necessità e urgenza di “promulgare disposizioni per far fronte agli eventi climatici eccezionali verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, in particolare alle ondate di caldo”. colpito il villaggio”.
Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2023.
Le novità del Decreto-legge 98/2023
Il Decreto-legge è composto di cinque articoli e i primi due articoli riguardano:
- disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
- disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica.
Il decreto
Art. 1 – Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 2 Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.
3. In deroga all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 3 – Linee guida in materia in salute e sicurezza:
1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
Art. 4 – Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
1. Il contributo di solidarieta’ di cui dell’articolo 1, commi da115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, puo’ essere versatoentro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni einteressi, per la quota parte corrispondente alla differenza tral’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma116, della legge n. 197 del 2022, e l’importo del contributo chesarebbe stato determinato in applicazione delle disposizionidell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamenteabrogate. 2. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalleseguenti: «30 ottobre 2023».
Art. 5 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Primi passi da fare
La valutazione del rischio, di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/08, deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.
Il primo passo è considerare un aggiornamento del DVR in cui considerare nello specifico un incremento della sorveglianza sanitaria nei mesi più caldi per le persone lavoratrici ‘fragili’ e per quelle che svolgono attività pesanti anche i considerazione dei seguenti fattori di rischio per le persone lavoratrici interessate:
- età;
- genere;
- lavoratrici in stato di gravidanza;
- provenienza da altri paesi;
- tipologia contrattuale.

